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Articolo 1
l. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
"ART. 644 - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo
643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri,
in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra
utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione,
un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e
gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità
del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano
comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra
utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un
terzo alla metà:
1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività
imprenditoriale, professionale o artigianale;
5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo alla misura di prevenzione della. sorveglianza speciale
durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal
momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al
presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro,
beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal
reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
Articolo 2
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e
spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli
interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla
Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per
operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso
ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono
pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto
conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi
e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto dei Ministro del
tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni
altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad
affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze
aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso
contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei
tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito
nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Articolo 3
La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà
pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni
sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del
medesimo Articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui ai comma 1
dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del
codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del
codice penale, si fa dare o promettere. sotto qualsiasi forma, per sé o
per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra
utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal
sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi,
fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo
comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni
di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra
utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione,
un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto,
risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
Articolo 4
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 dei codice civile è sostituito
dal seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono
dovuti interessi".
Articolo 5
1. Nell'articolo 132, comma 1, dei decreto legislativo 1° settembre
1991, n. 385, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti:
"cinque anni".
Articolo 6
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. introdotto dall'articolo 2 dei
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994. n. 501.
Articolo 7
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "640-bis,"
è inserita la seguente: "644,".
Articolo 8
1. Nella lettera f) dei comma 1 dell'articolo 266 del codice di
procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono
inserite le seguenti: "usura, abusiva attività finanziaria,".
2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, le parole: "dei delitti di cui agli articoli 629, 648-bis e 648-ter
dei codice penale, " sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui
agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale,".
Articolo 9
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni, le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel
numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i
proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o
648-ter dei codice penale, ovvero quella di contrabbando sono sostituiti
dalle seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del
primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia
una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter
del codice penale, ovvero quella di contrabbando".
2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " ovvero di persone sottoposte a procedimento
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630,
648-bis e 648-ter del codice penale," sono. sostituite dalle seguenti:
"ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti indicati nel comma 2, ";
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a procedimento penale per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e
648-ter del codice penale, " sono sostituite dalle seguenti: "persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter dei codice penale, ".
Articolo 10
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge
possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni
di cui all'articolo 15.
Articolo 11
1. Prima dell'articolo 645 dei codice penale è inserito il seguente:
" ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di usura). - "La prescrizione
del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli
interessi che del capitale ".
Articolo 12
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
36939. nell'articolo 1, comma 4, le parole: "alla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data
del 1° gennaio 1990";
36940. nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento
lesivo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla data in cui
l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi
elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto
delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'articolo 1";
36941. nell'articolo 4:
36954. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del
danno patrimoniale, dettagliatamente documentato" sono aggiunte le
seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2bis";
36955. dopo il comma 2, é inserito il seguente:
36956.
"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la
perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere
provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento
delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore
dell'avviamento commerciale";
36957. al comma 4, secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego
delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o
danneggiati" sono sostituite dalle seguenti: "comprovante che le somme
già corrisposte non sono state impiegate per fìnalità estranee
all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato
l'evento lesivo".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
nei limiti della dotazione finanziaria dei Fondo di solidarietà per le
vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge
n. 419 dei 1991, e successive modificazioni.
Articolo 13
1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modifìcazionì, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia
spirato alla data di entrata in vigore della presente 1egge, possono
essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verifìcatisi tra il 1° gennaio 1990 e
il 2 novembre 1991, il termine fìssato dal medesimo articolo 3 del
citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5 comma 2, del
citato decreto-legge n.419 dei 1991 procede al nuovo esame delle domande
per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché presentate
oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle
domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del
Consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle
valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.
Articolo 14
1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento iniziative anti-racket il "Fondo di
solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata
non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano
attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere
vittime dei delitto di usura e risultino parti offese nel relativo
procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo
dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona
offesa verso l'autore del reato.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il
giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia prima di tale
momento, può essere concessa previo parere favorevole del pubblico
ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza
specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi
sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione
dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di
reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del
delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi
usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un
importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario,
le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni
criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori
rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo
entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha
notizia dell'invio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve
essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme
richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del
delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate
a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per
pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi
altro titolo in favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base
della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario
straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche
senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a
favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a
misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o
imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la
concessione del mutuo è sospesa fìno all'esito dei relativi
procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c)
e d), del citato decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del
mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono
parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di
mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la
concessione dei mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del
mutuo e della provvisionale ed al recupero, delle somme già erogate nei
casi seguenti:
1. se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al
quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con
provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
2. se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono
utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
3. se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo
previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti
verificatisi a partire dal l° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al
presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità dei
Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
1. da uno stanziamento a carico dei bilancio dello Stato pari a lire 10
miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997, al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fìni del bilancio triennale 1996-1998. al
capitolo 6856 dello stato di previsone dei Ministero del tesoro per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
2. dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo
644, sesto comma, del codice penale;
3. da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui
all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 15
1. E' istituito presso il Ministero dei tesoro il "Fondo per la
prevenzione dei fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi,
da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni
finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al
70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi
speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva
fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a
favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione
dei fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi
alle seguenti condizioni:
1. che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi
rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e
gli istituti di credito che concedono finanziamento a medio termine e
all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle
piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per
tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento
assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo
del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi
al rilascio della garanzia;
2. che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali
contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi
medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del
fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro
del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche
attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il
Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e
associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari
al fine di favorire l'erogazione di finanziamento a soggetti che, pur
essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le
fondazioni e le associazioni per la prevenzione dei fenomeno dell'usura
esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei
contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione
costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei Dipartimento per gli affari
sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché
all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione
alla commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti
dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 1 si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Articolo 16
1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di
finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è
riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero dei tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, è specifìcato il contenuto dell'attività di
mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la
cancellazione dall'albo, nonchè le forme di pubblicità dell'albo
medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei
requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi
indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di
cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dei decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con
lo svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è
subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima. degli estremi
della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere
iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche,
agli intermediari finanziari, ai promotori fìnanziari iscritti all'albo
previsto dall'articolo 5 comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e
alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio
di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione
creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o
finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività
bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero
con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.
Articolo 17
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la
quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto
ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la
riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del
tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti
giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre
reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello
che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti
cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia
interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento
della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti
gli effetti, come mai avvenuto.
Articolo 18
1. Su istanza dei debitore che sia parte offesa del delitto di usura il
presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la
sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto
elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di
credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per
interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il
decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di
assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
DECRETO 23 settembre 1996
Prima classificazione delle operazioni creditizie, per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie";
Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge che stabilisce che "la prima
classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 verra' pubblicata entro il
termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge";
Avuto presente che il medesimo art. 3, comma 1, prevede la pubblicazione
della prima rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio
degli interessi praticati nel corso del trimestre precedente dalle
banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti
dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari sono individuate, tenuto conto della natura e
dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: apertura di
credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e
documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e
finalizzati, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui,
altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle
rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo
riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche
all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
2. Il periodo di riferimento per la prima rilevazione dei dati e' quello
compreso tra il 1 ottobre 1996 e il 31 dicembre 1996.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 1996
Il Ministro: CIAMPI
DECRETO 22 settembre 1998.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai
fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i propri decreti del 23 settembre 1996 e del 24 settembre 1997
recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca
d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi
nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di
operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per
anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni
di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle
rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo
riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche
all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 1998
Il Ministro: Ciampi
DECRETO 21 settembre 1999.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai
fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il
Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per
categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre 1997 e del 22
settembre 1998 recanti la classificazione delle operazioni creditizie
per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca
d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi
nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito
di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito
di responsabilità del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di
operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per
anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni
di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle
rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo
riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche
all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 1999
Il dirigente generale: LAURIA
DECRETO 20 settembre 2000.
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai
fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
effettua annualmente la "classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24 settembre 1997, del 22
settembre 1998 e del 21 settembre 1999 recanti la classificazione delle
operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione
dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca
d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi
nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito
di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di
classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito
di responsabilità del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di
operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per
anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni
di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo
termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle
rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo
riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche
all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2000 |